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[2]Non si potranno acquistare che crediti derivanti da mutui concessi da privati che siano stati stipulati almeno tre anni prima, ed i cui debitori siano al corrente nel pagamento degli interessi e delle rate di ammortamento, qualora sia pattuito il rimborso rateale del mutuo.
[3]L'interesse sui crediti ipotecari acquistati dalle associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione non potra' in nessun caso essere superiore all'interesse legale in materia civile.
[4]Per l'acquisto dei crediti ipotecari le associazioni o imprese predette devono essere di volta in volta autorizzate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Testo in vigore dal 27 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
