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[1]La somma complessiva dei prestiti per le case popolari non puo', in nessun caso, essere superiore a un quarto dell'intero ammontare delle somme versate dagli associati e degl'interessi corrispondenti, detratte le spese di amministrazione e le somme che si pagano in dipendenza della gestione.
[2]Non puo' essere superiore ad un quinto dell'ammontare delle dette somme l'impiego in acquisto di beni immobili urbani.
Testo in vigore dal 27 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
