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[1]La somma complessiva dei prestiti per le case popolari non puo', in nessun caso, essere superiore a un quarto dell'intero ammontare delle somme versate dagli associati e degl'interessi corrispondenti, detratte le spese di amministrazione e le somme che si pagano in dipendenza della gestione.

[2]Non puo' essere superiore ad un quinto dell'ammontare delle dette somme l'impiego in acquisto di beni immobili urbani.

Testo in vigore dal 27 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;533~art2 · fonte del testo

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