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[1]L'art. 7 della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1416, e' sostituito dal seguente:
[2]Per i fini di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge il Ministero dell'interno corrispondera' alla Cassa sovvenzioni antincendi i seguenti fondi:
- a)lire 130.000.000 una volta tanto per le spese di cui all'art. 6;
- b)lire 1.085.350 al mese, dal 1° aprile 1941-XIX, a tutto il mese di giugno 1941-XIX; lire 1.228.730 al mese, dal 1° luglio 1941-XIX a tutto il mese di ottobre 1941-XIX e lire 1.312.610 al mese, dal 1° novembre 1941-XX, per ogni mille uomini richiamati in servizio durante l'intero mese ai sensi dell'art. 1, per le spese inerenti agli articoli 4 e 5 e per la manutenzione dei materiali di cui all'art.6;
- c)i fondi per la requisizione degli automezzi - in numero non superiore a 700 - e dei locali necessari alla costituzione delle unita' antincendi di cui all'art. 6.
[3]«Il Ministro per le finanze provvedera' con propri decreti alle variazioni del bilancio occorrenti per gli stanziamenti delle somme di cui alle lettere a), b) e c)».
[4]Ordiniamo che la presente, munita, del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 19 gennaio 1942-XX
[6]VITTORIO EMANUELE
[7]MUSSOLINI-DI REVEL
[8]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 6 marzo 1942 al 16 dicembre 2009
