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Il numero degli ufficiali, sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che il Ministro per l'interno ha facolta' di richiamare in servizio continuativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, 1° comma, della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1416, e' elevato, a decorrere dal 1° novembre 1941-XX, a 200 ufficiali e a 12.800 fra sottufficiali, vigili scelti e vigili.
Testo in vigore dal 6 marzo 1942 al 16 dicembre 2009
