Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
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3 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 5 ottobre 1908 al 16 dicembre 2009. 3915 parole tolte, 20 parole aggiunte in 104 capoversi.
tolto: Gli articoli 3, 4, 6 a 10, 14 a 18, 21 a 30, 32, 35, 37, 41, 43 a 53, 55 e 56, della legge 2 luglio 1903, n. 430 (testo unico), sono rispettivamente modificati o soppressi nel modo che segue:
tolto: Art. 3. - Le attivita' del Monte sono ripartite:
tolto: 1° nella riserva matematica, valutata ad ogni quinquennio mediante un censimento degli insegnanti iscritti al Monte, in servizio o pensionati o dei loro aventi diritto e, nell'intervallo di due censimenti, colle notizie del movimento annuo degli insegnanti; 2° nella riserva di garanzia, costituita colle eccedenze risultanti dai bilanci tecnici, dal limite minimo di un ventesimo fino al limite massimo di un decimo della riserva tecnica;
tolto: 3° in un fondo di utili da costituirsi a vantaggio degli insegnanti iscritti al Monte, quando sia raggiunto il limite massimo della riserva di garanzia.
tolto: Art. 4. - Gli insegnanti e i direttori delle scuole mantenute dai Comuni, dalle Provincie o dallo Stato, all'interno o all'estero, e degli asili infantili, nonche' i direttori e gli insegnanti elementari dei RR. educatori femminili, per venire ammessi al Monte delle pensioni hanno l'obbligo di presentare all'Amministrazione dell'Istituto il titolo di abilitazione, richiesto dalla legge per il rispettivo ufficio. Sono esenti da tale obbligo le maestre degli asili infantili nominate anteriormente all'andata in vigore del regolamento generale sull'istruzione primaria approvato con R. decreto 9 ottobre 1895, n. 623.
tolto: Gli insegnanti assunti in servizio senza titolo di abilitazione anteriormente all'andata in vigore della legge 19 febbraio 1903, n. 53, sono considerati regolarmente iscritti al Monte, quando dimostrino di essere stati nominati con deliberazioni consiglieri, approvate dal Consiglio scolastico provinciale.
tolto: Le maestre degli asili infantili assunte in regolare servizio posteriormente a tale epoca, potranno essere ammesse all'Istituto, anche se mancanti del titolo di abilitazione, purche' se ne provvedano entro un triennio dall'attuazione della presente legge.
tolto: Art. 6. - Il Monte provvede al servizio delle pensioni e delle indennita' a favore degli iscritti, delle loro vedove e dei loro orfani.
tolto: Art. 7. - I contributi annui dovuti dall'insegnante in attivita' di servizio e dagli enti indicati nella lettera b) dell'art. 2 sono determinate in complesso, nella misura di 11 centesimi dell'ammontare degli stipendi e cioe' di 5 centesimi a carico degli insegnanti e di 6 centesimi a carico degli enti che sostengono la spesa degli stipendi stessi, in ragione della rispettiva quota di concorso.
tolto: Per le scuole elementari obbligatorie, siano esse mantenute dai Comuni o da altri a loro sgravio, i contributi annui devono essere commisurati sull'ammontare degli stipendi effettivi, compresi gli aumenti sessennali, corrisposti, ai direttori didattici, agli insegnanti, agli assistenti, ai supplenti ed ai sottomaestri.
tolto: Per le scuole elementari facoltative, per gli asili di infanzia, siano costituiti in ente morale o mantenuti dai Comuni e pei RR. educatori femminili i contributi annui devono essere commisurati sugli stipendi effettivi, tenuto conto degli assegni in natura, quando l'ammontare complessivo non sia inferiore aL. 500. Quando invece il detto ammontare non raggiunga il limite minimo di L. 500, il contributo viene commisurato su questa somma.
tolto: Art. 7-bis. - Per le scuole tenute dagli enti morali a sgravio totale o parziale degli obblighi del Comune, il contributo di 11 centesimi sara' per intero a carico del Comune, senza diritto di rivalsa sullo stipendio dei direttori e dei maestri.
tolto: Per le scuole e gli asili d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero le norme per la riscossione dei contributi saranno stabilite dal regolamento.
tolto: Art. 8. - Sono soggetti al Monte delle pensioni gli asili d'infanzia costituiti in ente morale, i quali abbiano una rendita non inferiore a quella indicata nell'art. 3 della legge 19 maggio 1907, n. 270. Hanno facolta' di assoggettarvisi quelli che non raggiungono la rendita di cui sopra.
tolto: Gli insegnanti negli asili d'infanzia costituiti in ente morale e non iscritti al Monte potranno far parte dell'Istituto pagando un contributo pari ad 11 centesimi dell'ammontare degli stipendi, calcolati nel modo indicato nell'art. 7.
tolto: Art. 9. - E' data facolta' all'insegnante iscritto, all'ente da cui dipende e ad altri a favore di lui di eseguire versamenti volontari al Monte-pensioni, in misura non minore di L. 6 annue da accreditarsi all'insegnante in apposito conto individuale insieme ai rispettivi interessi annuali, valutati in base al 98% del saggio medio d'investimento dei fondi del Monte-pensioni riservando il residuo 2% del saggio medesimo per le relative spese d'amministrazione.
tolto: Il capitale per tal modo costituito verra' pagato al titolare del conto individuale od ai suoi eredi legittimi o testamentari, quando il depositante cessi per qualunque motivo dal servizio.
tolto: Art. 10. - Ogni anno, nel mese di settembre, gli uffici provinciali scolastici compileranno per ciascuna Provincia l'elenco dei contributi dovuti dagli enti interessati per conto proprio e dei rispettivi insegnanti, direttori, assistenti, supplenti o sottomaestri comprendendovi anche l'indicazione dei versamenti volontari di cui all'articolo precedente.
tolto: Durante l'anno potranno compilarsi elenchi e ruoli suppletivi.
tolto: Il ruolo generale ed i ruoli suppletivi saranno rimessi alla tesoreria dello Stato per la riscossione, e le somme cosi' raccolte saranno versate dalla tesoreria alla Cassa dei depositi e prestiti, come rappresentante il Monte delle pensioni, la quale ne curera' l'investimento in impiego fruttifero.
tolto: I contributi nella misura complessiva dell'11%, con l'eventuale aggiunta dei versamenti volontari, saranno versati nella tesoreria dello Stato nel mese di maggio di ogni anno, dall'ente che amministra la scuola, salvo il diritto di ritenuta verso gli insegnanti per contributi da loro dovuti e il diritto di rivalsa, verso gli altri enti interessati per le loro quote di concorso.
tolto: Sono soggetti al pagamento del contributo complessivo dell'11% gli enti che concorrono al pagamento degli stipendi durante il tempo nel quale le scuole siano sprovviste del titolare od abbiano un insegnante non iscritto al Monte.
tolto: Art. 10-bis - Se l'Amministrazione del Comune o della Provincia non ha eseguito entro il mese di maggio il pagamento della somma annua dovuta al Monte, l'esattore o il ricevitore provinciale, dietro ordine dell'intendente di finanza, ne riterra' l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva della sovrimposta comunale o provinciale, o, in difetto di questa, della prima rata degli altri proventi comunali o provinciali, la cui riscossione sia affidata all'esattore o al ricevitore provinciale. La mancanza di fondi in cassa non esonera l'esattore dal predetto obbligo. In tal caso egli dovra' anticipare le somme necessarie, e ne percepira' a carico del Comune l'interesse, al saggio legale, dalla data dei pagamenti.
tolto: Nel caso che l'esattore o il ricevitore provinciale non facessero la ritenuta o ritardassero il versamento, si applicheranno le disposizioni dell'art. 81 della legge 29 giugno 1902, n. 281 (testo unico) sulla riscossione delle imposte dirette, e si potra' procedere contro di loro all'esecuzione per mezzo dell'Intendenza di finanza. Le multe a carico degli esattori e dei ricevitori provinciali andranno a beneficio del Monte.
tolto: Se l'esattoria e' sprovvista del titolare o se l'esattore, non avendo in riscossione proventi comunali e sovrimposta sui terreni o sui fabbricati libera da vincoli e in misura sufficiente perche' possa aver luogo il procedimento privilegiato di cui sopra, non ha l'obbligo di anticipare le somme dovute al Monte, la delegazione del tesoro dispone che sulle somme dovute dal Comune sia liquidato l'interesse di mora nella misura del 4% dal giorno della scadenza a quello del pagamento.
tolto: Art. 14. - Hanno diritto alla pensione gli insegnanti che abbiano compiuto almeno 25 anni di servizio regolare nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia e nei RR. educatori femminili.
tolto: Hanno pure diritto alla pensione, qualunque sia il numero degli anni di servizio, gli insegnanti che si siano resi assolutamente inabili per ferito o per altre lesioni traumatiche riportato a cagiono dell'esercizio delle proprie funzioni.
tolto: Agli effetti della presente legge si cumula il servizio prestato sia nelle scuole elementari, sia negli asili, sia nei RR. educatori femminili anche in diverse Provincie o Comuni del Regno, sia finalmente nelle scuole elementari e negli asili d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero ed iscritti al Monte pensioni.
tolto: Art. 15. - La pensione normale sara' liquidata sugli stipendi gelati dagli insegnanti, sui quali venne corrisposto il contributo in baso alla tabella A unita alla presente legge e secondo le norme in essa indicate.
tolto: La pensione non potra' superare la media del migliore triennio di stipendi goduti dall'insegnante e calcolati nel modo indicato nell'art. 7.
tolto: Tuttavia la pensione non potra' essere inferiore a L. 400 se esso ha raggiunto i 30 anni di servizio o i 60 di eta', a L. 350 se il servizio prestato e' compreso fra i 28 e i 30 anni, a L. 300 se il servizio prestato e' inferiore a 28 anni.
tolto: Art. 16. - La pensione privilegiata, di cui nel secondo comma dell'art. 14 sara' pari ai due terzi dello stipendio assegnato all'insegnante nell'ultimo anno di servizio.
tolto: Art. 17. - Gli insegnanti che hanno servito per un periodo di tempo minore di 25 anni e maggiore di 10 hanno diritto ad una indennita', per una sola volta, nella misura di due terzi del valore capitale della pensione teorica da calcolarsi nei modi indicati nella tabella B unita alla presente legge:
tolto: a) quando siano divenuti inabili a prestare ulteriormente servizio per infermita';
tolto: b) quando siano licenziati per inettitudine pedagogica;
tolto: c) quando siano nominati professori nelle scuole medie definite nell'art. 1 della legge 8 aprile 1906, n. 141.
tolto: Art. 18. - Il servizio utile per il conseguimento della pensione o della indennita' e' quello durante il quale gli insegnanti che lo hanno prestato con nomina regolare avranno percepito lo stipendio.
tolto: Sara' pure calcolato utile il servizio militare prestato da quei maestri i quali per tale causa interrompano la loro carriera, purche' paghino il contributo proprio e quello dell'ente per il tempo della loro permanenza sotto le armi.
tolto: Nessuna assegnazione di pensione o d'indennita' potra' essere fatta agli insegnanti che non abbiano pagato contributo al Monte almeno per 10 anni, eccezione fatta poi casi indicati negli articoli 14, primo capoverso, 26 e 32, primo capoverso. Per la determinazione delle singole quote di pensione o di indennita', secondo le norme contenute nelle tabelle annesse alla presente legge quando nel numero di anni di servizio risulti una frazione di anno, se questa eccede i sei mesi e' calcolata per un anno intiero altrimenti si trascura.
tolto: La medesima norma sara' seguita nella determinazione della eta' degli insegnanti.
tolto: Art. 21. - La vedova del maestro iscritto al Monte delle pensioni contro la quale non sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione di corpo per colpa di lei, ha diritto, in concorso con la prole minorenne ad una indennita', se il maestro muore dopo un numero di anni di servizio superiore ai 10 ed inferiore ai 25, purche' il matrimonio sia stato contratto almeno un anno prima del giorno in cui l'insegnante cesso' dal servizio ovvero vi sia prole benche' postuma, di matrimonio piu' recente.
tolto: In mancanza della vedova l'indennita' e' devoluta ali orfani.
tolto: L'indennita' e' pari alla meta' di quella che sarebbe spettata al maestro al giorno della morte secondo le disposizioni stabilite nell'art. 17.
tolto: La indennita' sara' ripartita secondo le norme e la misura da determinarsi dal regolamento fra la vedova o e i figli minorenni, quando questi, per essere di altro letto, o per altra ragione, non coabitassero con essa.
tolto: Agli orfani delle maestre, morte dopo di aver prestato servizio per un numero di anni superiore a 10 e inferiore a 25, e' concessa l'indennita' nella stessa misura indicata nel terzo comma del presente articolo anche se abbiano il padre vivente.
tolto: Art. 22. - La vedova che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo precedente quando il maestro venga a morire dopo 25 anni di servizio o in pensione, avra' diritto di conseguire in concorso con la prole minorenne una pensione pari alla meta' di quella che sarebbe spettata o spetto' al marito riversibile per intero sul gruppo degli orfani.
tolto: Se la pensione e' inferiore a 250 lire annue verra' in ogni caso elevata questa somma.
tolto: Gli orfani di maestre anche se abbiano il padre vivente, nonche' gli orfani di padre e di madre, godranno una pensione pari alla meta' di quella che fu o si sarebbe conferita all'insegnante alla data della morte.
tolto: La vedova, che passi a seconde nozze, perde il diritto alla pensione, la quale sara' devoluta a beneficio degli orfani.
tolto: Perdono la pensione anche gli orfani quando raggiungono l'eta' maggiore.
tolto: Saranno determinate col regolamento le norme e la misura secondo le quali si dovra' dividere la pensione fra la vedova e i figli quando questi, per essere di altro letto, o per altra ragione, non coabitassero con essa.
tolto: Le quote della vedova e degli orfani di un insegnante che muoiono o perdono il diritto alla pensione, spettano agli altri aventi diritto.
tolto: Art. 23. - (Soppresso).
tolto: Art. 24. - (Soppresso).
tolto: Art. 25. - L'orfano di padre e di madre, entrambi insegnanti iscritti al Monte avra' diritto di conseguire i due distinti assegni, di cui agli art. 21 e 22.
tolto: Art. 26. - La vedova in concorso con la prole minorenne, o in mancanza della vedova, gli orfani minorenni dell'insegnante morto per una delle cause contemplate al 2° capoverso dell'art. 14, hanno diritto ad una pensione, vitalizia per la vedova, temporanea per gli orfani pari a due terzi dello stipendio assegnato all'insegnante nell'ultimo anno di servizio.
tolto: La causa della morte dovra' essere posteriore al matrimonio.
tolto: Art. 27. - Il diritto a conseguire l'indennita' o la pensione si perde:
tolto: 1° per condanna che abbia per effetto, o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
tolto: 2° per condanna a qualunque pena per il delitto di corruzione o per delitto contro il buon costume e l'ordine delle famiglie;
tolto: 3° per la perdita della nazionalita' italiana.
tolto: Art. 28. - Il diritto a conseguire l'indennita' o la pensione, perduto per effetto delle condanne indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente, puo' essere ripristinato quando intervenga la riabilitazione legale, e a cominciare dalla data del relativo decreto.
tolto: Art. 29. - L'esercizio del diritto a conseguire l'indennita' o la pensione rimane sospeso nel caso di condanna che abbia per effetto, o nella quale sia applicata la interdizione temporanea dai pubblici uffici, fino a che non sia intieramente decorsa la durata assegnata alla interdizione o la condanna non sia estinta.
tolto: Art. 30. - Nei casi di perdita del diritto a conseguire l'indennita' e di perdita o di sospensione del diritto a conseguire la pensione per effetto di condanna penale, al coniuge ed alla prole dell'insegnante condannato e' liquidata l'indennita' o la quota di pensione a cui avrebbero avuto diritto, se egli fosse morto il giorno in cui la sua condanna divenne irrevocabile.
tolto: Qualora l'insegnante stato condannato venga a riacquistare il diritto al conseguimento dell'indennita' o pensione, se al coniuge ed alla prole erasi liquidata l'indennita' ne verra' detratto l'ammontare da quella che dovrebbesi pagare all'insegnante stesso; se erasi liquidata la pensione, questa cessera' immediatamente.
tolto: Art. 32. - La presente legge, salvo le disposizioni sopraindicate, non e' obbligatoria per quei Comuni, dove, gia' al 1° gennaio 1879, erano in vigore regolamenti per assegnazione di pensioni agli insegnanti elementari, o finche' quei regolamenti non saranno abrogati.
tolto: Negli anni di servizio necessari per l'ammissione al godimento della pensione o della indennita' da conferirsi all'insegnante e rispettivamente alla sua vedova od ai suoi orfani, si computano anche quelli di servizio nelle scuole mantenute da Comuni dove esistono regolamenti speciali e dove esistevano al 1° gennaio 1879, nonche' quelli trascorsi alla dipendenza dello Stato negli uffici di istitutore, nei Convitti nazionali, di ispettore scolastico, di direttore dei RR. educatori femminili od in altri, sempre pero' nella carriera dell'insegnamento e della educazione elementare.
tolto: La pensione o l'indennita' sara' in tal caso liquidata ai termini della presente legge, e ripartita a carico del Monte e dei Comuni indicati nella prima parte del presente articolo, o dello Stato, in ragione della somma totale degli stipendi effettivi che i Comuni obbligati ed i Comuni non obbligati al contributo o lo Stato abbiano corrisposto all'insegnante.
tolto: Il pagamento dell'intera pensione o dell'indennita' liquidata sara' sempre fatto direttamente dal Monte, il quale si rivarra' sui Comuni o sullo Stato della quota messa a loro carico, par lo Stato nei modi da stabilirsi col regolamento, e per i Comuni con quella medesima procedura che e' stabilita per la esazione dei contributi.
tolto: Rimangono salve in ogni caso le speciali disposizioni o convenzioni piu' favorevoli agli insegnanti gia' fatte, o che si facessero dagli enti, presso i quali hanno prestato o prestano servizio.
tolto: I maestri e i direttori in servizio presso i Comuni, dove siano in vigore regolamenti speciali per assegnazione ii pensioni, hanno diritto di cumulare agli effetti dell'indennita' e della pensione il servizio compiuto in altri Comuni parimente non soggetti al Monte e presso lo Stato nelle condizioni di cui al 1° capoverso del presente articolo, secondo le norme del R. decreto 3 gennaio 1904, n. 63.
tolto: Tali indennita' o pensioni avranno carattere ed effetto di spesa obbligatoria.
tolto: Art. 35. - Finche' non siano definitive o per decorrenza di termini, o per dichiarazione delle parti interessate, o per decisione della Corte dei conti le deliberazioni del Consiglio permanente della Cassa depositi e prestiti, il Monte delle pensioni paghera' provvisoriamente le pensioni sulla base delle liquidazioni eseguite salvo il diritto per l'insegnante al pagamento delle maggiori quote di pensione che gli potessero spettare per la liquidazione definitiva e per il Monte alla restituzione eventuale delle quote di pensione pagate in piu', quando la pensione definitiva risultasse inferiore a quella liquidata precedentemente.
tolto: Le indennita' non saranno pagate che dopo esserne ritenute definitive le liquidazioni.
tolto: Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla loro scadenza sono prescritte.
tolto: Art. 35-bis. Le pensioni, gli arretrati di esse e le indennita' non possono cedersi ne' essere sequestrate, se non per causa di alimenti dovuti per legge, nel quale caso la ritenuta non puo' eccedere il terzo dall'ammontare della pensione o dell'indennita'.
tolto: Art. 37. - Il godimento delle pensioni comincia a decorrere dal giorno in cui cessa lo stipendio degli insegnanti.
tolto: Quando l'insegnante a favore del quale sia gia' liquidata l'indennita' o la pensione riprenda servizio in una scuola pubblica elementare, in un asilo infantile iscritto al Monte, od in una scuola elementare dei RR. educatori femminili, potra' continuare a godere della pensione, o verra' iscritto nuovamente al Monte per conseguire l'indennita' o la nuova pensione, in ragione del nuovo servizio prestato o secondo le norme della presente legge.
tolto: Potra' peraltro l'insegnante acquistare il diritto a che l'indennita' o la pensione gli siano calcolate in ragione del tempo totale passato nell'insegnamento, quando egli compensi il Monte delle somme pagategli a titolo d'indennita' o di pensione e dei relativi interessi composti, e rinunzi al godimento della pensione gia' liquidata.
tolto: Art. 41. - (Soppresso).
tolto: Art. 43. - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro continuera' ad essere iscritta, per un quarto decennio, a partire dal 1° luglio 1912 in un capitolo speciale: «Sussidio al Monte per le pensioni agli insegnanti elementari», l'annua somma di L. 300,000 (trecentomila) stabilita gia' per tre decenni dal 1° gennaio 1879, colle leggi 16 dicembre 1878, n. 4610, 23 dicembre 1888, n. 5858 o 19 febbraio 1903, n. 53.
tolto: Art. 44. - (Soppresso).
tolto: Art. 45. - Gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia, nelle scuole elementari e dei giardini d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero, nei RR. educatori femminili ed i direttori negli educatori stessi, che rispettivamente dopo il 1° gennaio degli anni 1879 e 1889, 27 gennaio 1890, 1° gennaio 1895 e 1903 abbiano cessato o cessassero dall'insegnamento con 25 e piu' anni di servizio, avranno diritto alla liquidazione della pensione ancorche' non abbiano prestato servizio per un intero decennio dopo la istituzione del Monte.
tolto: In questo caso pero' essi dovranno assoggettarsi al pagamento del contributo complessivo dell'11% per il periodo di tempo mancante a compiere il decennio di contributo.
tolto: Art. 46. - (Soppresso).
tolto: Art. 47. - (Soppresso).
tolto: Art. 48. - Il servizio militare di cui al secondo aliena dell'art. 18, sara' calcolato, utile anche se prestato anteriormente all'andata in vigore della presente legge, ma sempre dopo il 1° gennaio 1879 purche' i maestri si assoggettino al pagamento del contributo complessivo dell'11% per il periodo di tempo passato sotto le armi coll'aggiunta degli interessi composti al saggio legale.
tolto: I versamenti potranno essere fatti a rate in un tempo complessivo non maggiore di un decennio, ma dovranno essere compiuti prima di conseguire la pensione o l'indennita'.
tolto: Art. 48-bis. - Il servizio militare prestato per obbligo di leva, anteriormente al 1° gennaio 1879 da quei maestri che abbiano dovuto interrompere il loro ufficio scolastico, sara' pure calcolato utile, purche' insegnanti stessi si assoggettino al pagamento del contributo personale sullo stipendio contemplato al seguente art. 51, per quel periodo di tempo passato sotto le armi coll'aggiunta degli interessi composti al saggio legale.
tolto: Il pagamento del contributo potra' essere eseguito in 10 annualita'.
tolto: Art. 49. - Le assegnazioni e le liquidazioni delle pensioni incominciate il 1° gennaio 1889 per gli insegnanti nelle scuole elementari, col 1° gennaio 1899 pei gli insegnanti negli asili, col 27 gennaio 1900 per gli insegnanti nate scuole elementare, e nei giardini d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero, col 1° gennaio 1905 per gli insegnanti nelle scuole elementari dei RR. educatori femminili, cominceranno col 1° gennaio 1913 per i direttori degli educatori stessi.
tolto: Art. 50. - (Soppresso).
tolto: Art. 51. - Per le liquidazioni delle pensioni e delle indennita' agli insegnanti, alle loro vedove od ai loro orfani, lo stipendio goduto al 1° gennaio 1879 od a quel giorno posteriore in cui gli insegnanti medesimi avessero ripreso servizio verra' considerato come goduto per tutto il periodo anteriore della carriera e calcolato nel modo indicato dall'art. 7.
tolto: Art. 52. - (Soppresso).
tolto: Art. 53. - A partire dalla data di attuazione della presente legge:
tolto: a) per gl'insegnanti gia' pensionati colla riduzione del dodicesimo o pei quali la pensione fosse in corso di liquidazione e' abolita tale riduzione e la somma risultante e' aumentata del 10%;
tolto: b) agli insegnanti gia' pensionati, o pei quali fosse in corso la liquidazione della pensione, e non soggetti alla riduzione del dodicesimo, la pensione sara' aumentata del 15%;
tolto: c) alle vedove ed agli orfani degli insegnanti gia' pensionati o pei quali la pensione fosse in corso di liquidazione, verra', senza distinzione alcuna, concesso lo stesso aumento del 15%, salvo il disposto dell'ultimo capoverso del presente articolo;
tolto: d) ai gia' pensionati, insegnanti, vedove ed orfani, e a quelli pei quali la pensione fosse in corso di liquidazione saranno applicate le nuove disposizioni contenute negli articoli 15, 22, 27 e seguenti fino al 31 compreso.
tolto: Per effetto degli aumenti fissati dal presente articolo le pensioni degli insegnanti non dovranno in nessun caso sorpassare la media dell'ultimo triennio di stipendio da essi goduto; e le pensioni delle vedove e degli orfani non potranno sorpassare la meta' della pensione che spetto' o sarebbe spettata al rispettivo marito e padre. Le pensioni gia' liquidate o in corso di liquidazione che superassero il detto limite, rimangono invariate.
tolto: In ogni caso la pensione spettante alle vedove o agli orfani non puo' essere inferiore a L. 250, giusta il disposto del 2° comma dell'art. 22.
tolto: Art. 55. - (Soppresso).
tolto: Art. 56. - (Soppresso).
tolto: Art. 53-bis. - I direttori didattici e gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia, nelle scuole elementari e nei giardini d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero, gli insegnanti elementari nei RR. educatori femminili ed i direttori negli educatori stessi, che, rispettivamente, al 1° gennaio 1879 o 1889, 27 gennaio 1890, 1° gennaio 1895 e 1903, avevano un'eta' superiore ai 30 anni e a quel tempo si trovavano agli stipendi dei Comuni, delle Provincie, dello Stato o degli enti amministratori degli asili d'infanzia dei RR. educatori femminili, e che non si siano valsi della facolta' di iscrizione al Monte pensioni potranno farlo entro il 31 dicembre 1910 purche' si assoggettino al pagamento dei [contributi personali arretrati e dei relativi interessi composti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1908-07-05;374~art1 · fonte del testo
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