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[1]All'art. 8 della legge 19 giugno 1902, n. 242, e' aggiunto il seguente capoverso:
[2]Quando concorra l'assenso degli operai, il riposo di un'ora e mezzo potra' essere limitato ad un'ora, so il lavoro non supera le 11 ore; ed anche a mezz'ora nel caso delle due mute, previsto dal penultimo comma dell'art. 5.
Testo in vigore dal 10 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
