Dopo l'ultimo comma dell'art. 128 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e' aggiunto il seguente: "Il fondo per le spese di ufficio, costituito ai sensi del precedente secondo comma e del quarto comma, dell'art. 119, e' amministrato dall'ufficiale giudiziario dirigente, coadiuvato, se necessario, da revisori, il quale ha l'obbligo di presentare al capo dell'ufficio il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate negli anni successivi".

Testo vigente dal 3 gennaio 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-12-19;1442~art4 · fonte del testo

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