Il secondo comma dell'articolo 146 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e' sostituito dal seguente: "L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente, deve detrarre per le spese d'ufficio il due per cento delle somme di cui al comma precedente, con esclusione per i diritti di cronologico, copia e chiamata di causa. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo".

Testo vigente dal 1 agosto 1975

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-07-12;322~art7 · fonte del testo

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