Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, come modificato dalla legge di conversione 13 febbraio 1952, n. 50, e' sostituito dai seguenti: "Con apposite convenzioni saranno regolati i rapporti con il Tesoro dello Stato e gli istituti e le aziende di credito, in ordine alla concessione delle anticipazioni di cui al comma precedente, nonche' le modalita' di restituzione da parte delle imprese mutuatarie. Il tasso di interesse annuo da praticare alle imprese mutuatarie sara' pari al 30 per cento del tasso di riferimento vigente per i settori industriale, commerciale e artigiano alla data della stipula dei contratti di finanziamento".

Testo vigente dal 12 dicembre 1980

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-12-11;826~art3 · fonte del testo

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