Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1941 al 16 dicembre 2009. 370 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: L'art. 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 924, e' sostituito dal seguente:
tolto: «La vivisezione e tutti gli altri esperimenti sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli) sono vietati quando non abbiano lo scopo di promuovere il progresso della biologia e della medicina sperimentale e si eseguono negli Istituti e Laboratori scientifici del Regno, sotto la diretta responsabilita' dei rispettivi direttori.
tolto: « Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale, puo' essere consentito che gli esperimenti di cui al precedente comma siano eseguiti, sempre ai fini ivi indicati, in locali diversi dagli Istituti e dai Laboratori scientifici del Regno. Nel decreto deve essere indicato il sanitario responsabile degli esperimenti.
tolto: « Gli esperimenti che richiedono la vivisezione, a semplice scopo didattico, sono consentiti soltanto in casi di inderogabile necessita', quando, cioe', non sia possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi.
tolto: La vivisezione sui cani e sui gatti e' normalmente vietata, salvo che essa sia ritenuta indispensabile per esperimenti di ricerca scientifica e non sia assolutamente possibile avvalersi di animali di altra specie. I direttori degli Istituti e Laboratori, nei quali detti esperimenti abbiano a compiersi, sono tenuti a farne apposita e separata menzione nel modulo di cui al successivo art. 4, motivando le ragioni per le quali la scelta del cane o del gatto e' stata considerata indispensabile. Lo stesso obbligo incombe al sanitario responsabile nel caso previsto dal secondo comma.
tolto: La vivisezione e gli altri esperimenti possono essere eseguiti soltanto dai laureati in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in scienze biologiche ed in scienze naturali, dagli studenti delle relative facolta', che abbiano compiuto il primo biennio del corso di medicina e chirurgia o di scienze biologiche, o di scienze naturali o di medicina veterinaria, con il consenso della direzione e sotto la responsabilita' dei direttori degli Istituti e Laboratori scientifici.
tolto: Nei soli casi di eccezionale riconosciuta importanza il Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per l'educazione nazionale, puo' consentire di eseguire la vivisezione e gli altri esperimenti sugli animali anche a chi non sia munito dei titoli suindicati. La relativa autorizzazione viene rilasciata dal Ministro per l'interno su domanda dell'interessato, accompagnata dal motivato parere del direttore dell'Istituto in cui gli esperimenti dovranno essere eseguiti ».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1941-05-01;615~art1 · fonte del testo
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