Art. 2
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[1]All'art. 18 della legge 11 marzo 1926, n. 398, e' aggiunto quanto segue: «Per tutti gli ufficiali delle armi, corpi e servizi, sino al grado di maggiore compreso, che trovansi in una delle seguenti condizioni:
- a)siano stati sospesi dall'impiego durante la permanenza nel grado rivestito al momento del giudizio d'avanzamento;
- b)siano gia' incorsi in una esclusione dall'avanzamento; il giudizio definitivo e' devoluto, per i maggiori alla Commissione centrale d'avanzamento; per gli ufficiali inferiori al comandante del Corpo d'armata». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addi' 24 marzo 1932 - Anno X
[2]VITTORIO EMANUELE.
[3]Mussolini - Gazzera - Mosconi.
[4]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 22 aprile 1932 al 16 dicembre 2009
