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[1]Per le vetture automobili e per gli altri veicoli indicati dal n. 4 in poi della tabella, la tassa annuale si riscuote a cura dell'ufficio incaricato, il quale oltre a rilasciare la bolletta giusta le disposizioni dell'Amministrazione delle tasse sugli affari, fara' constare del pagamento mediante speciale quietanza apposta sulla licenza di circolazione prescritta dalle norme in vigore, e che deve essere sempre tenuta a disposizione degli agenti della sorveglianza da chi conduce il veicolo. Questa quietanza costituisce la sola prova del pagamento della tassa.
[2]Come distintivo esterno dell'eseguito pagamento, gli interessati devono stabilmente fissare e non piu' rimuovere, sul guidone dei veicoli, o dove altrimenti venisse stabilito dal regolamento, uno speciale contrassegno fornito gratuitamente dall'Amministrazione delle tasse sugli affari all'atto della riscossione della tassa, e valido soltanto per l' anno solare pel quale la tassa viene pagata.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1910 al 16 dicembre 2009
