Art. 3-bis
Al terzo comma dell'articolo 43-bis dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonche' la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale".
Testo vigente dal 8 giugno 2000
