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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, - hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Il primo comma dell'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1640, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e' sostituito dal seguente:
[9]«La tutela del Pio istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma, per tutte le materie per le quali e' richiesta dalla legge 17 luglio 1800, n. 6972, e' affidata ad una Commissione composta di sette membri. La presiede un presidente di sezione del Consiglio di Stato, nominato dal Ministro per l'interno, d'accordo col Ministro per le finanze; degli altri sei membri, tre sono nominati dal Ministro per l'interno e tre dal Ministro per le finanze.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a San Rossore, addi' 19 luglio 1941-XIX
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]MUSSOLINI - DI REVEL
[14]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 1 settembre 1941 al 22 dicembre 2008
