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[1]Il comma terzo dell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e' sostituito, per il Ministero della guerra dal seguente:

[2]«Del Consiglio d'amministrazione del Ministero della guerra fanno parte gli ufficiali e funzionari di grado non inferiore al 5°, che abbiano l'effettiva direzione di una direzione generale o di altro servizio autonomo dell'Amministrazione centrale della guerra, secondo la ripartizione dei servizi dell'Amministrazione stessa, e che siano o direttori generali o nominati alla carica con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri.

[3]«I componenti del Consiglio, in caso di assenza o altro legittimo impedimento, possono essere sostituiti dai funzionari o ufficiali che siano chiamati dall'ordinamento del Ministero a farne le veci, purche' di grado non inferiore al 6°.

[4]«Del predetto Consiglio fa pure parte il capo del personale civile, che, in caso di assenza o altro legittimo impedimento, puo' essere sostituito dal funzionario che ne fa le veci, purche' di grado non inferiore al 7°».

Testo in vigore dal 8 agosto 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-07-06;1042~art1 · fonte del testo

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