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I magistrati ed i funzionari di cancelleria hanno diritto per trasferta, nei casi indicati dai precedenti articoli 3 e 7, alle indennita' stabilite nella parte terza, titolo terzo della tariffa approvata con decreto Reale 27 dicembre 1865, n. 2700.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
