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[1]Nella sede della sezione la giustizia e' amministrata in udienze periodiche dal pretore del mandamento o da chi ne fa le veci. Ma ove il numero degli affari sia tale da richiedere la continua presenza del magistrato, puo' con decreto ministeriale essere incaricato di reggere la sezione un giudice aggiunto o un uditore giudiziario ai sensi e nei limiti del 3° e 4° comma dell'art. 3.

[2]In tal caso all'incaricato e' dovuta l'indennita' d'aggio eguale a quella corrisposta al pretore.

Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-07-14;511~art7 · fonte del testo

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