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[1]Il Governo del Re e' autorizzato, nei limiti e con le norme seguenti, ad istituire nel territorio delle circoscrizioni mandamentali una o piu' sezioni di pretura, tenuto conto:
[2]1° del numero degli affari della pretura nell'ultimo quinquennio;
[3]2° della popolazione, del suo aumento e delle sue condizioni economiche e morali;
[4]3° della estensione territoriale, posizione topografica, distanze, viabilita' e degli ordinari rapporti commerciali e d'interessi;
[5]4° delle condizioni climatologiche, della comparativa importanza dei vari centri di popolazione e della precedente esistenza di una sede di pretura.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
