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[1]Il Governo del Re e' autorizzato, nei limiti e con le norme seguenti, ad istituire nel territorio delle circoscrizioni mandamentali una o piu' sezioni di pretura, tenuto conto:

[2]1° del numero degli affari della pretura nell'ultimo quinquennio;

[3]2° della popolazione, del suo aumento e delle sue condizioni economiche e morali;

[4]3° della estensione territoriale, posizione topografica, distanze, viabilita' e degli ordinari rapporti commerciali e d'interessi;

[5]4° delle condizioni climatologiche, della comparativa importanza dei vari centri di popolazione e della precedente esistenza di una sede di pretura.

Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-07-14;511~art5 · fonte del testo

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