Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il Governo del Re e' autorizzato a dare tutte le altre disposizioni transitorie ed ogni disposizione necessaria per la completa attuazione della presente legge, e per il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato.
[2]Con decreti Reali, sentito il Consiglio di Stato, saranno raccolte e coordinate in testo unico tutte le disposizioni sull'ordinamento giudiziario e sara' emanato un nuovo regolamento generale giudiziario.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Racconigi, addi' 14 luglio 1907.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]GIOLITTI. ORLANDO. CARCANO.
[7]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
