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[1]La presente legge entrera' in vigore non piu' tardi del 1° gennaio 1908, intendendosi abrogata da quel giorno ogni disposizione contraria.

[2]La parte di questa legge, che riguarda gli stipendi, sara' attuata in tre esercizi finanziari consecutivi dal 1° gennaio 1908 in poi. A tale effetto la maggiore spesa occorrente verra' inscritta in bilancio, per un terzo nell'esercizio 1907-908, per due terzi nell'esercizio 1908-909 e quindi per l'intiero nell'esercizio 1909-910 e negli esercizi successivi.

[3]L'ordine e la misura dei proindicati aumenti di stipendio saranno determinati con decreto Reale da emanarsi d'accordo dai ministri di grazia e giustizia e del tesoro e da pubblicarsi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

[4]Sara' altresi' attuata nel periodo, di cui nel secondo comma, la disposizione dell'art. 32 in quanto riduce da 75 a 70 anni l'eta' del collocamento a riposo. Il decreto di cui al comma procedente stabilira' le norme per l'abbassamento graduale del limite di eta' fino a raggiungere quello fissato dalla presente legge.

Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-07-14;511~art45 · fonte del testo

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