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Salvo quanto e' disposto nell'art. 256 della legge sull'ordinamento giudiziario, gli attuali impiegati di ruolo del Ministero di grazia e giustizia, laureati in legge ed appartenenti alla carriera amministrativa, ai quali non sia applicabile la disposizione del suddetto articolo, potranno essere nominati a funzioni giudiziarie nel pubblico ministero, in conformita' dell'art. 133 della predetta legge, e previo parere del Consiglio superiore secondo le norme dell'art. 36, n. 1, ma soltanto a posti retribuiti con stipendio non superiore a quello che percepiscono nel Ministero, avuto pero' riguardo agli stipendi assegnati ai gradi della magistratura anteriormente alla presente legge.

Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-07-14;511~art44 · fonte del testo

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