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Salvo quanto e' disposto nell'art. 256 della legge sull'ordinamento giudiziario, gli attuali impiegati di ruolo del Ministero di grazia e giustizia, laureati in legge ed appartenenti alla carriera amministrativa, ai quali non sia applicabile la disposizione del suddetto articolo, potranno essere nominati a funzioni giudiziarie nel pubblico ministero, in conformita' dell'art. 133 della predetta legge, e previo parere del Consiglio superiore secondo le norme dell'art. 36, n. 1, ma soltanto a posti retribuiti con stipendio non superiore a quello che percepiscono nel Ministero, avuto pero' riguardo agli stipendi assegnati ai gradi della magistratura anteriormente alla presente legge.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
