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Nel termine di un anno dalla promulgazione della presente legge, previe informazioni dei capi della Corte di cassazione riguardo ai magistrati che vi appartengono e dei capi delle Corti d'appello per gli altri, sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura, potranno essere collocati a riposo quei magistrati giudicanti o del pubblico ministero, che, quand'anche non abbiano raggiunta l'eta' prescritta nell'art. 32, si trovino in tali condizioni fisiche od intellettuali, da essere reputati non idonei all'adempimento dei doveri inerenti alle loro funzioni.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
