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[1]Il Governo del Re, sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura, istituito con la presente legge, e' autorizzato a pubblicare una tabella delle sedi di pretura ritenute come piu' disagiate per un numero non superiore a 150.
[2]La tabella potra' essere riveduta ogni cinque anni.
[3]Saranno criteri per tale classifica le difficolta' delle comunicazioni e le condizioni climatiche ed igieniche.
[4]I giudici ed i giudici aggiunti destinati a tali sedi guadagneranno trenta posti nella rispettiva graduatoria di anzianita' per ogni anno di residenza effettiva, non oltre pero' i settantacinque pesti, qualunque sia stato il tempo della loro residenza anche se in sedi diverse ed in periodi diversi.
[5]Saranno esclusi da tale beneficio coloro i quali prima della loro ammissione nella magistratura avessero la loro residenza nel medesimo circondario, in cui trovasi la pretura alla quale fossero destinati.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
