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[1]Le promozioni nei vari gradi della magistratura da effettuarsi dopo la pubblicazione della presente legge fino a tutto il 30 giugno 1909, comprese quelle dipendenti dall'applicazione della nuova tabella organica al ruolo dei pretori, seguiteranno a farsi col criterio misto del merito e dell'anzianita', tenendo conto, per i magistrati gia' scrutinati dalla Commissione consultiva, secondo le norme del regolamento approvato col R. decreto 5 gennaio 1905, n. 1 e dei regolamenti anteriori, delle classifiche di merito loro attribuite, salvo sempre restando il giudizio definitivo del ministro.
[2]Per le promozioni dei pretori non ancora classificati, fermo rimanendo il disposto dell'art. 14 della legge 8 giugno 1890, sara' udito il parere di una Commissione speciale secondo le norme da determinarsi con regolamento.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
