Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I magistrati, attualmente investiti del grado di giudice di tribunale, non potranno essere destinati a esercitare le funzioni di pretore, se non con loro consenso.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
