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[1]Il Consiglio superiore da' parere, oltre che nei casi previsti nei precedenti articoli:
[2]1° sulla nomina o riammissione nella magistratura giudicante o nel pubblico ministero dei funzionari del Ministero di grazia e giustizia e dell'avvocatura erariale, nonche' di coloro che furono rimossi o che volontariamente si dimisero, indicando in tali casi anche il grado e il posto di ruolo da assegnarsi ai richiedenti;
[3]2° sulle destinazioni temporanee dei magistrati giudicanti a tribunali o Corti di cui non facciano parte, ai sensi dell'art. 5 della legge 18 luglio 1904, n. 402;
[4]3° su di ogni altro affare che il ministro creda sottoporgli.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
