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[1]Presso il Ministero di grazia e giustizia e' istituito un Consiglio superiore della magistratura composto:
[2]del primo presidente della Corte di cassazione di Roma, che ha la presidenza;
[3]del procuratore generale presso la stessa Corte;
[4]di sei consiglieri e di tre sostituti procuratori generali di Corte di cassazione, designati dalle cinque Corti di cassazione del Regno e nominati dal ministro, secondo le norme del regolamento;
[5]di nove membri nominati con decreto Reale sulla proposta del ministro guardasigilli deliberata in Consiglio dei ministri e scelti tra i magistrati giudicanti e requirenti di grado non inferiore a quello di primo presidente di Corte d'appello, nonche' tra magistrati collocati a riposo, che abbiano rivestito un grado effettivo pari a quello di primo presidente di Corte d'appello.
[6]Saranno pure designati dalle Corti di cassazione tre consiglieri ed un sostituto procuratore generale della Corte di cassazione di Roma con la qualita' di membri supplenti.
[7]I membri del Consiglio, eccettuati i capi della Corte di cassazione di Roma, si rinnovano per meta' ogni biennio e non possono essere nuovamente designati o nominati se non decorso un biennio dalla scadenza del loro ufficio.
[8]Un Consigliere della Corte di appello di Roma, nominato dal ministro guardasigilli, esercita le funzioni di segretario. La nomina e' fatta per un biennio e non puo' essere rinnovata, se non dopo decorso un anno dalla scadenza.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
