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Sono collocati a riposo, salvo ogni diritto alla pensione od indennita' ai termini di legge, i magistrati giudicanti ed i membri del pubblico ministero di grado non superiore a consigliere di Corte d'appello, che abbiano compiuto l'eta' di anni settanta e tutti gli altri che abbiano compiuto quella di anni settantacinque.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
