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[1]Per le nomine degli avvocati esercenti e professori di legge previste negli articoli 51, 72 e 128 dell'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626, e nell'art. 1 della legge 8 giugno 1890, n. 6878, oltre le condizioni ivi stabilite, e' richiesto il parere del Consiglio superiore della magistratura.
[2]Quando il ministro non intende uniformarsi a detto parere, e' necessaria per la nomina la deliberazione del Consiglio dei ministri.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
