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[1]Nelle promozioni si terra' conto delle attitudini speciali dei magistrati e del servizio prestato nel grado precedente per assegnarli alla magistratura giudicante od al pubblico Ministero, con la condizione del loro consenso quando si tratti di passaggio dall'una all'altra funzione.
[2]Sulla base dei medesimi criteri e col concorso delle medesime condizioni, possono i magistrati su proposta dei primi presidenti, sentiti i procuratori generali, essere passati con decreto Reale dall'una all'altra funzione, previo parere del Consiglio superiore, anche durante l'esercizio delle funzioni inerenti al grado occupato.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
