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[1]La tabella di distribuzione dei funzionari, di cui al capoverso dell'art. 1, sara' formata in modo che restino disponibili per il servizio delle preture non meno di 1500 tra giudici aggiunti e giudici; e tale disponibilita' di personale non potra' essere in alcuna guisa diminuita per via di applicazioni, anche temporanee, od incarichi di qualsivoglia genere o per altre ragioni.
[2]Nelle citta' in cui sono piu' preture urbane, queste potranno essere ridotte ad una sola.
[3]In caso di mancanza o d'impedimento del pretore, puo' essere chiamato a compierne le funzioni, temporaneamente, con decreto del primo presidente della Corte d'appello, il pretore di un mandamento contermine o un giudice aggiunto di uno dei tribunali del distretto.
[4]Eccezionalmente, e per un numero complessivo non superiore a 75, possono anche essere chiamati a compiere le funzioni del pretore mancante od impedito gli uditori giudiziari, scelti tra coloro i quali abbiano gia' ottenuto l'abilitazione alle funzioni giudiziarie secondo l'art. 15.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
