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[1]I giudici aggiunti meno anziani, i quali, secondo la disposizione dell'art. 16, possono essere destinati a prestare servizio nei tribunali con la funzione di sostituto procuratore del Re, raggiunto il loro turno di anzianita', saranno destinati alle preture come gli altri giudici aggiunti.

[2]I giudici aggiunti che nel giudizio di promozione al grado superiore sono dichiarati piu' particolarmente idonei all'ufficio del pubblico ministero, potranno esservi destinati, nei tribunali, anche indipendentemente dalla norma stabilita nel primo capoverso dell'art. 2.

Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-07-14;511~art29 · fonte del testo

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