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[1]In tutti i concorsi di promozione per merito si terra' conto della maggiore anzianita' nel grado, soltanto per graduare fra loro i concorrenti che abbiano ottenuta per merito una eguale classifica.

[2]In tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni della presente legge, le promozioni vanno fatte in proporzioni determinate fra il merito e l'anzianita', le nomine per merito e quelle per anzianita' devono alternarsi seguendo l'ordine rispettivo, per quanto e' conciliabile con le esigenze del servizio, in guisa pero' che almeno dentro l'anno la proporzione fissata dalla legge risulti mantenuta.

Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-07-14;511~art26 · fonte del testo

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