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[1]La nomina dei consiglieri di Corte di cassazione, presidenti di sezione di Corte d'appello e dei sostituti procuratori generali di Corte di cassazione, e' fatta unicamente per merito, in seguito a concorso fra i consiglieri e i sostituti procuratori generali di Corte d'appello, i presidenti di tribunale e i procuratori del Re che abbiano sei anni effettivi di grado e che siansi distinti per ingegno e dottrina, nonche' per carattere ed operosita'.
[2]Il concorso ha luogo secondo le norme dell'art. 23 davanti il Consiglio superiore. Per la nomina non conforme al parere del Consiglio superiore occorrera' la deliberazione del Consiglio dei ministri.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
