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Il giudizio di promovibilita' e' dato dal Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello secondo la disposizione dell'art. Il concorso per merito ha luogo davanti il Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme fissate nel regolamento. Il Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello, nel cui distretto il concorrente ha prestato servizio di maggiore durata nei due anni immediatamente anteriori alla domanda, fornisce al Consiglio superiore informazioni sulla capacita', sulla dottrina e sulla operosita' e condotta del concorrente.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
