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[1]Alla promozione a consigliere di Corte d'appello, presidente di tribunale, procuratore del Re e sostituto procuratore generale di Corte d'appello, possono concorrere i giudici e i sostituti procuratori del Re di prima categoria, purche' abbiano fatto parte di un tribunale almeno per tre anni nel quinquennio che ha preceduto la promozione, ed abbiano gia' da 3 anni raggiunta la prima categoria.
[2]La promozione avviene per turno di anzianita', previo giudizio di promovibilita', per i tre quinti delle vacanze annuali. Gli altri due quinti sono conferiti per merito ed in seguito a concorso.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
