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[1]Le promozioni per merito dei giudici aggiunti hanno luogo in seguito ad esame. All'esame sono ammessi i giudici aggiunti, che abbiano almeno per tre anni esercitato le loro funzioni, previo giudizio favorevole sulla loro operosita' e condotta da parte del Consiglio giudiziario presso il tribunale.

[2]L'esame si svolgera' secondo quanto e' prescritto dall'art. 16 della legge 8 giugno 1890, n. 6878, con le seguenti modificazioni:

[3]La Commissione esaminatrice sara' nominata e composta secondo le norme dell'art. 12.

[4]Sono dichiarati promovibili per merito coloro che hanno riportato in ciascuna materia almeno sette decimi dei punti.

[5]Nella classificazione degli approvati, a parita' di punti, prevale il piu' anziano di eta'.

[6]Coloro che, pure avendo vinta la prova, non entrino, per la classificazione avuta, nel numero dei posti messi a concorso, dovranno ripetere la prova.

[7]Sono esclusi da ulteriori concorsi coloro che fallirono in due prove.

Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-07-14;511~art20 · fonte del testo

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