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[1]Le promozioni per merito dei giudici aggiunti hanno luogo in seguito ad esame. All'esame sono ammessi i giudici aggiunti, che abbiano almeno per tre anni esercitato le loro funzioni, previo giudizio favorevole sulla loro operosita' e condotta da parte del Consiglio giudiziario presso il tribunale.
[2]L'esame si svolgera' secondo quanto e' prescritto dall'art. 16 della legge 8 giugno 1890, n. 6878, con le seguenti modificazioni:
[3]La Commissione esaminatrice sara' nominata e composta secondo le norme dell'art. 12.
[4]Sono dichiarati promovibili per merito coloro che hanno riportato in ciascuna materia almeno sette decimi dei punti.
[5]Nella classificazione degli approvati, a parita' di punti, prevale il piu' anziano di eta'.
[6]Coloro che, pure avendo vinta la prova, non entrino, per la classificazione avuta, nel numero dei posti messi a concorso, dovranno ripetere la prova.
[7]Sono esclusi da ulteriori concorsi coloro che fallirono in due prove.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
