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[1]I giudici aggiunti e i giudici possono essere destinati cosi' a far parte dei tribunali, come ad esercitare le funzioni di pretore, salvo il disposto dell'art. Nella destinazione delle sedi deve preferirsi il magistrato che appartiene al grado superiore, e, fra piu' magistrati appartenenti allo stesso grado, quello che appartiene alla categoria superiore, salvo il disposto dell'art. 29.
[2]I giudici di prima categoria non possono essere destinati ad esercitare le funzioni di pretore in sedi diverse da quelle dei tribunali, se non col loro consenso.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 5 gennaio 1913
