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[1]Il Consiglio giudiziario presso il tribunale, con le norme stabilite nel regolamento, classifica ogni anno, fino alla loro promozione, i giudici aggiunti del circondario, secondo il grado di merito per capacita', dottrina, operosita' e condotta.
[2]Nell'anno precedente a quello in cui, secondo il turno d'anzianita', dovrebbe aver luogo la promozione, il Consiglio giudiziario presso la Corte di appello esprime il suo parere motivato sulla promovibilita', specificando se il giudice aggiunto sia promovibile nella magistratura giudicante o nel pubblico ministero. Se la promovibilita' non e' dichiarata, la votazione si ripete negli anni successivi.
[3]La dichiarazione di promovibilita' puo' essere revocata, se da posteriori classificazioni annuali risulti che il giudice aggiunto non ne sia meritevole. Ove la dichiarazione di promovibilita' sia revocata o, trascorsi due anni dal turno di anzianita', non sia stata accordata, il giudice aggiunto e' dispensato dal servizio.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
