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[1]E' istituito presso ogni tribunale un Consiglio giudiziario composto del presidente, che lo presiede, del procuratore del Re e di due giudici che, nei tribunali ove siano piu' di due giudici, sono eletti annualmente nel mese di gennaio in assemblea generale.

[2]Nei tribunali divisi in sezioni fa altresi' parte del Consiglio il piu' anziano dei consiglieri d'appello o dei giudici, che presiedono le sezioni.

[3]Presso ogni Corte d'appello e' pure istituito un Consiglio giudiziario, composto del primo presidente, che lo presiede, del procuratore generale, e di due consiglieri eletti annualmente nel mese di gennaio in assemblea generale.

[4]Nelle Corti divise in sezioni fa altresi' parte del Consiglio il presidente di sezione piu' anziano, ovvero, quando si tratta di dar parere su magistrati appartenenti alla giurisdizione di sezione distaccata, il presidente di detta sezione.

[5]Nelle deliberazioni dei Consigli giudiziari prevale, a parita' di voti, il voto del presidente.

Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-07-14;511~art18 · fonte del testo

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