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[1]Le promozioni da giudice aggiunto a giudice o sostituto procuratore del Re avvengono per i tre quinti dei posti secondo il turno di anzianita', previa dichiarazione di promovibilita', e per gli altri due quinti per merito, secondo le norme degli articoli seguenti.
[2]I posti, che non si potessero nell'anno conferire per il secondo titolo, saranno aggiunti a quelli da conferire per lo stesso titolo nell'anno successivo.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
