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[1]I giudici aggiunti di seconda categoria, meno anziani e in numero non superiore a 250, sono assegnati ai tribunali per esercitarvi le funzioni di giudice o di sostituto procuratore del Re. Possono altresi' essere destinati in missione di vice pretore nei mandamenti piu' importanti.
[2]Trascorso un periodo minimo di diciotto mesi nel grado di aggiunto, sono destinati ad esercitare le funzioni di pretore nei mandamenti, e in tal caso godono, sino al loro passaggio in prima categoria, di un'annua indennita' di L. 500.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
