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[1]I giudici aggiunti di seconda categoria, meno anziani e in numero non superiore a 250, sono assegnati ai tribunali per esercitarvi le funzioni di giudice o di sostituto procuratore del Re. Possono altresi' essere destinati in missione di vice pretore nei mandamenti piu' importanti.

[2]Trascorso un periodo minimo di diciotto mesi nel grado di aggiunto, sono destinati ad esercitare le funzioni di pretore nei mandamenti, e in tal caso godono, sino al loro passaggio in prima categoria, di un'annua indennita' di L. 500.

Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-07-14;511~art16 · fonte del testo

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