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[1]Compiuto almeno un anno di tirocinio effettivo, l'uditore puo' essere nominato, con decreto Reale, giudice aggiunto, se, con dichiarazione del Consiglio giudiziario, istituito presso il tribunale del circondario dalla presente legge, sia stato abilitato alle funzioni giudiziarie.
[2]All'effetto di tale abilitazione saranno tenute presenti le informazioni fornite dai vari magistrati, presso i quali l'uditore abbia compiuto il suo tirocinio.
[3]L'uditore, al quale per due anni consecutivi non sia stata concessa la dichiarazione di abilitazione, e' dispensato dal servizio.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
