Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Dopo almeno sei mesi di tirocinio, gli uditori possono essere destinati, con decreto Ministeriale, a prestare servizio presso le preture, per esercitarvi le funzioni di pubblico ministero ed attendere alle istruttorie civili e penali ed agli affari di volontaria giurisdizione, che vengano loro affidati dal pretore.

[2]Nelle preture urbane possono anche giudicare nelle cause di contravvenzione.

Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-07-14;511~art14 · fonte del testo

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