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[1]Dopo almeno sei mesi di tirocinio, gli uditori possono essere destinati, con decreto Ministeriale, a prestare servizio presso le preture, per esercitarvi le funzioni di pubblico ministero ed attendere alle istruttorie civili e penali ed agli affari di volontaria giurisdizione, che vengano loro affidati dal pretore.
[2]Nelle preture urbane possono anche giudicare nelle cause di contravvenzione.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
