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[1]Gli uditori sono destinati con decreto Ministeriale ai collegi giudicanti ed agli uffici del pubblico ministero. Essi assistono alle udienze civili e penali, e sono addetti ai magistrati giudicanti ed ai funzionari del pubblico ministero per attendere agli studi ed ai lavori che siano loro affidati.
[2]Il Governo del Re e' autorizzato a emanare con speciale regolamento le norme per il tirocinio degli uditori.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
