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[1]Il concorso per uditore giudiziario, di cui all'art. 3 della legge 8 giugno 1890, n. 6878, ha luogo in Roma, e di regola una volta l'anno.
[2]La Commissione esaminatrice sara' nominata dal ministro guardasigilli e composta di sette membri, scelti fra i magistrati della Corte di cassazione e di appello, i professori della Facolta' di giurisprudenza e gli avvocati esercenti. Due almeno dei commissari debbono essere professori di Universita'.
[3]L'esame consiste:
[4]1° in una prova scritta su tre temi scelti in ciascuno dei seguenti gruppi di materie:
- a)diritto romano, diritto civile e diritto commerciale;
- b)diritto positivo costituzionale e amministrativo;
- c)diritto penale.
[5]Due almeno dei temi debbono consistere nella risoluzione di questioni controverse, ed essere formulati in maniera che il candidato dia prova, oltre che della cognizione dei principi, del criterio giuridico nell'applicarli.
[6]2° in una prova orale su ciascuna delle materie gia' indicate, ed inoltre sulla procedura civile, sulla procedura penale, sul diritto internazionale, sul diritto ecclesiastico.
[7]Per essere ammessi alla prova orale i concorrenti debbono aver riportato in media almeno sette decimi dei voti e non meno di sei decimi per ciascuna prova; e per essere dichiarati idonei debbono altresi' aver riportato non meno di sette decimi nell'insieme delle prove e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
[8]I candidati saranno ammessi, su loro domanda, ad una prova orale sulla filosofia del diritto, sulla storia del diritto italiano e sulla medicina legale.
[9]Alla somma dei voti riportati nell'esame sulle materie obbligatorie, la Commissione puo' aggiungere un massimo di due voti per ciascuna delle materie facoltative, sulle quali il concorrente abbia sostenuto l'esame, in relazione all'esito dell'esame stesso.
[10]I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati. In caso di parita' di punti sono preferiti i piu' anziani di laurea e in caso di parita' di data di laurea, i piu' anziani di eta'. Sono nominati uditori, con decreto Ministeriale, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.
[11]Coloro che in due concorsi non riuscirono idonei, non sono piu' ammessi ad altri concorsi.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
