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[1]Con le economie derivanti dall'esecuzione della presente e mediante il fondo di cui al terz'ultimo comma del presente articolo, il Governo del Re aumentera' gradatamente:

[2]lo stipendio dei pretori fino a lire tremila;

[3]lo stipendio dei giudici di tribunale e dei sostituti procuratori del Re fino a lire quattromila;

[4]la indennita' competente ai magistrati incaricati dell'ufficio d'istruzione od applicati all'ufficio medesimo nei tribunali nei quali l'ufficio d'istruzione comprendeva, al 1° gennaio 1904, tre giudicanti, fino a lire settecento;

[5]ed assegnera' una indennita', in ragione di annue lire mille, ai consiglieri d'appello in funzione di presidente di Corte d'assise. Nella ipotesi dell'art. 4, detta indennita' e' conservata anche dopo la promozione al grado superiore.

[6]Per gli stessi scopi il fondo stanziato attualmente nel capitolo n. 23 del bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia (Magistrature giudiziarie - Personale), sara' aumentato di lire cinquecentotrentunmila a partire dal bilancio 1905-906.

[7]Gli aumenti di stipendio e d'indennita' saranno stabiliti con successivi decreti Reali ed in quest'ordine: saranno fuse, anzitutto, gradualmente le due categorie dei giudici di tribunale e sostituti procuratori del Re in una sola, collo stipendio ora attribuito alla prima categoria; indi si provvedera' in eguale misura agli altri aumenti di stipendio e d'indennita', osservata, quanto ai funzionari dello stesso grado, la ragione dell'anzianita'.

[8]Infine, sul fondo residuo, si provvedera' gradualmente ad assegnare l'indennita' stabilita per i presidenti d'assise, con preferenza a favore di coloro fra essi che abbiano sostenuta tale funzione da maggior tempo, ed a parita' di tempo con preferenza a favore dei piu' anziani di grado.

Testo in vigore dal 30 luglio 1904 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1904-07-18;402~art9 · fonte del testo

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