Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1904 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I magistrati attualmente investiti del grado di vice-presidente, conservano il loro titolo e stipendio, e sono applicati in soprannumero ai tribunali dei quali ora fanno parte, fino a quando siano promossi al grado superiore ai termini degli articoli 51 e 72 della legge di ordinamento giudiziario e dell'art. 11 della legge 8 giugno 1890, n. 6878.

[2]Sono, pero', dispensati dal servizio ed ammessi a far valere i loro titoli alla pensione i vice-presidenti che abbiano 25 anni di servizio e siano stati dichiarati «non promovibili» dalla Commissione consultiva, anteriormente al 1° maggio 1904.

Testo in vigore dal 30 luglio 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-07-18;402~art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari