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[1]I magistrati attualmente investiti del grado di vice-presidente, conservano il loro titolo e stipendio, e sono applicati in soprannumero ai tribunali dei quali ora fanno parte, fino a quando siano promossi al grado superiore ai termini degli articoli 51 e 72 della legge di ordinamento giudiziario e dell'art. 11 della legge 8 giugno 1890, n. 6878.
[2]Sono, pero', dispensati dal servizio ed ammessi a far valere i loro titoli alla pensione i vice-presidenti che abbiano 25 anni di servizio e siano stati dichiarati «non promovibili» dalla Commissione consultiva, anteriormente al 1° maggio 1904.
Testo in vigore dal 30 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
