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I magistrati giudicanti possono essere temporaneamente destinati, col loro consenso, ad un tribunale o ad una Corte diversa da quella di cui fanno parte, qualora, per straordinarie circostanze, il bisogno del servizio lo richieda. Tale destinazione sara' fatta con decreto Reale, previo parere conforme della Commissione consultiva per le promozioni e i tramutamenti.
Testo in vigore dal 30 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
