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I consiglieri di appello, incaricati delle funzioni di presidenti di assise ed i giudici di tribunale incaricati della istruzione penale nei tribunali, nei quali l'ufficio d'istruzione comprendeva al 1° gennaio 1904 tre giudicanti, possono essere promossi al grado superiore, rispettivamente di presidente di sezione e di consigliere di appello, continuando nelle funzioni medesime. A tale effetto saranno lasciati vacanti di titolari altrettanti posti negli organici di Corte d'appello.
Testo in vigore dal 30 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
